Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42822/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal recidivism grounds as the argument is vague and unsupported by specific sentencing details.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42822/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Carlo Catalano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the confirmation of a conviction for theft and specific recidivism under Article 99 of the Penal Code, arguing the lack of a specific five-year recidivism application. The court rejected this claim as vague and unsupported, noting that the appellate court had already thoroughly motivated its decision by highlighting the plurality, gravity, and systematic nature of the defendant's predatory conduct against the elderly.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 99, comma 4, cod. pen.; The appeal must be specific and substantiated; vague arguments failing to contrast with the contested judgment's detailed reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal recidivism Italian Penal Code inadmissible appeal specificity requirement theft offenses procedural inadmissibility vague argumentation reato flagrante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 cod. pen.
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza dell'applicata recidiva reiterata specifica infraquinquennale di cui all'art. 99, comma quarto, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO CARLO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 11/12/1979 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Catalano Carlo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 624 bis cod. pen.;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza dell'applicata recidiva reiterata specifica infraquinquennale di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., si rivela inammissibile in quanto reiterativo e aspecifico, poichè non si confronta con le statuizioni del provvedimento impugnato che (cfr. pag. 6), in base ad un iter-logico giuridico immune da censure, ha motivato la valutazione di maggiore pericolosità e colpevolezza dell'imputato, mettendo in evidenza la pluralità e la gravità dei precedenti penali, la sistematicità delle condotte predatorie nei confronti di persone anziane, il modello operativo collaudato di commissione dei delitti, il valore tutt'altro che esiguo della refurtiva dei reati espressivi della recidiva. A fronte di tale motivazione della sentenza d'appello, il motivo di ricorso è evidentemente anche manifestamente infondato;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila C4400 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il President