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Ordinanza — n. 42821/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting generic complaints on sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42821/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Minguzzi Ronni inadmissible, confirming the lower courts' conviction for theft. The appellant argued the sentence was too harsh and that recidivism was applied inconsistently with mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and legally unfounded. The decision rests on the established principle that recognizing prior criminal records for recidivism does not preclude the application of general mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 n. 2, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: The recognition of recidivism based on prior criminal records is compatible with the application of general mitigating circumstances, as the judicial assessments regarding these two legal institutions are autonomous and independent.

Parole chiave

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theft conviction recidivism rules mitigating circumstances inadmissible appeal sentencing review imputazione di furto truffa aggravata prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 624, 625 n. 2, cod. pen.
Rilevato che Minguzzi Ronni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n.
Art. 99, comma 4, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Rv. 281018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI RONNI nato a TERAMO il 16/06/1974 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Minguzzi Ronni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 e cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta, del tutto genericamente, la misura della sanzione, determinata, invece, su livelli dosimetrici minimi e adeguati alla gravità del fatto, è manifestamente infondato; e lo è anche con riguardo alla contestata sussistenza dell'applicata recidiva reiterata specifica di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.: si contesta l'asserita contraddittorietà della sentenza di primo grado - sul punto confermata da quella di appello - per avere il giudice contraddittoriamente ritenuto la simultanea sussistenza dei presupposti sostanziali della recidiva e di quelli per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma si dimentica, tuttavia, che "In tema di recidiva, la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell'imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti" (Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Rv. 281018 - 01);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Presiden