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Ordinanza — n. 42820/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to specify review targets under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal was found to be excessively generic and unclear regarding the specific elements of the conviction being challenged. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate judge from exercising its supervisory function.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is formulated in a generic manner without specifying the elements of the conviction under review, thereby failing to allow the appellate judge to identify the grounds for criticism and exercise its supervisory power.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal Art. 581 c.p.p. lack of specific targets supervisory power of appellate court furto di lieve entità luogo del reato indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTER LUCIANO nato a BRESCIA il 06/02/1972 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Luciano Catter ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sua condanna in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 624 bis cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si prospettano non meglio precisate carenze motivazionali del provvedimento impugnato, in relazione all'affermazione di responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla sussistenza della recidiva, è formulato in modo estremamente generico e, per la gran parte, poco chiaro anche negli obiettivi di censura; in altre parole, il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigli