Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42819/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, citing merit-only complaints and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42819/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Mendicino Alfonso inadmissible, rejecting all three grounds raised against the lower court's conviction for theft. The court ruled that the first complaint regarding the reasoning was a merit-based objection precluded at this stage, while the second and third arguments were deemed unfounded or non-justiciable due to the discretionary nature of sentencing. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely express dissatisfaction with the factual assessment or the exercise of sentencing discretion, as these fall exclusively within the competence of the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility merit-based complaints sentencing discretion theft conviction recidivism balancing indagine per furto furto di lieve entità perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 bis cod. pen.
Rilevato che Mendicino Alfonso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dall'imputato in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.;
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Rilevato che Mendicino Alfonso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dall'imputato in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 624 bis cod. pen
Rilevato che Mendicino Alfonso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dall'imputato in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.;
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013
(Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013 Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDICINO ALFONSO nato a CROTONE il 05/06/1975 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Mendicino Alfonso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dall'imputato in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di merito, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui verifica è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè);

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'esito in termini di equivalenza del giudizio di bilanciamento tra la contestata recidiva, le attenuanti generiche, nonché l'attenuante di cui all'art. 62 n.

4) cod. pen., è manifestamente infondato perché la Corte ha esplicitamente ritenuto già benevolo il trattamento sanzionatorio, così come valutato dal giudice di primo grado, evidenziando la valenza negativa dei precedenti penali del ricorrente;

4. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena inflitta, non è deducibile in sede di legittimità in quanto la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, come nel caso di specie, potendo il giudicante richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013 Rv. 256197 - 01); 4.1.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche perché tutti i motivi sono connotati comunque da estrema genericità di formulazione, e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere este