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Ordinanza — n. 42818/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere grievances and reiterates facts without specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42818/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for acquittal on factual grounds and contested aggravating and mitigating circumstances, but the court rejected these as mere complaints rather than specific legal arguments. The decision emphasized that such grievances, which merely repeat lower court findings without new reasoning, fall outside the scope of legitimate review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 615 c.p.p.: Appeals must contain specific legal arguments; mere grievances or factual complaints that simply repeat lower court findings are inadmissible as they lack the critical function required for legitimate review.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere grievances factual complaints legitimate review specific legal argument aggravamento della pena attenuazione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 615 c.p.p.
Art. 625 cod. pen.
2 dell'art. 625 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre a risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62 n.
art. 625 cod. pen
2 dell'art. 625 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre a risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 2, 18/02/1972, n. 4780
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORILLO SALVATORE nato a NAPOLI il 27/07/1983 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Fiorillo Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato, con applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena;

2. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione, rispettivamente, alla mancata assoluzione dell'imputato per non aver preso parte all'azione delittuosa e al diniego di esclusione dell'aggravante di cui al comma 1, n. 2 dell'art. 625 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre a risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato inoltre che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, è altresì manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "deve ritenersi sussistente la circostanza aggravante prevista nella citata norma nel caso in cui taluno, per sottrarre il carburante contenuto nel serbatoio di una autovettura, abbia fatto defluire il liquido aspirandolo mediante un tubo di gomma introdotto nel serbatoio stesso" (vedi Cass., sez. 2, 18/02/1972, n. 4780, Rv. 121502);

3. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), nonché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

4. Rilevato che il quarto motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, è indeducibile in quanto generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, oltre ad essere manifestamente infondato poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 4 della sentenza di appello), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm