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Ordinanza — n. 42816/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for defamation and insult as inadmissible due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42816/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Carlotta Salvatore against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Salvatore argued that the lower court violated the law by failing to include the author's generalities in the complaints and cited procedural defects regarding the elements of aggravated defamation. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific, reasoned criticism.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain specific, reasoned arguments; mere repetition of appellate grievances or complaints lacking substantive legal critique renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility lack of specific argumentation reiterative grievances defamation aggravated insult criminal liability perseguimento penale per diffamazione accuse di abuso atto che arreca pregiudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 13281
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLOTTA SALVATORE nato a PALERMO il 26/08/1983 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Carlotta Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 595, comma 3 e 612, comma 2 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge per mancanza della condizione di procedibilità, desunta dall'omessa indicazione nelle querele delle generalità dell'autore del reato, è manifestamente infondato in quanto, per consolidata giurisprudenza, non è necessario che la querela contenga i dati identificativi della persona di cui si chiede la punizione (si veda, a riguardo, Sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 13281, Rv 279073, secondo cui "è sufficiente che l'atto contenga l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato") e rilevato, altresì, che il suddetto motivo di ricorso è inammissibile anche perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione aggravata, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è altresì inammissibile perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto (pagg. 4 e 5);

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.