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Ordinanza — n. 42813/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for gross negligence injuries as mere complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42813/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Ricci and Budkiewicz inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged their conviction for serious personal injuries, arguing issues regarding causality, subjective intent, and sentencing discretion. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; mere complaints on facts or repetitive arguments without new legal critique are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal gross negligence injuries repetitive arguments sentencing discretion lack of causality subjective intent court costs risarcimento del danno alla persona

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 582, comma 2 cod. pen.
Art. 590 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Rilevato che il quarto motivo di entrambi i ricorsi — con cui si censura, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 590 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RICCI MARCO LORENZO nato a ROMA il 02/09/1992 BUDKIEWICZ ANGELIKA nato a LODZ( POLONIA) il 12/09/1995 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; -I OSSERVA 1. Rilevato che gli imputati Ricci Marco Lorenzo e Budkiewicz Angelika ricorrono, con due distinti atti, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali gravi ex artt. 110 e 582, comma 2 cod. pen.;

2. Ritenuto che i primi tre motivi del ricorso proposto dal Ricci, con cui si censurano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, alla mancanza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal medesimo e l'evento, all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato in questione e, infine, all'omessa qualificazione del fatto quale delitto di lesioni colpose ex art. 590 cod. pen., sono indeducibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non svolgono funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che, nella parte in cui censurano vizi di motivazione, i suddetti motivi sono manifestamente infondati, in quanto asseriscono difetti e illogicità della motivazione che non emergono dal provvedimento impugnato; 3.Considerato, altresì, che anche i primi tre motivi del ricorso proposto dalla Budkiewicz, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., nonché all'omessa qualificazione del fatto quale delitto di lesioni colpose ex art. 590 cod. pen., sono indeducibili in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), oltre a non essere consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; nella parte in cui contestano la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, i motivi in esame sono anche manifestamente infondati, poiché lamentano illogicità della motivazione che non emergono dal provvedimento impugnato;

4. Rilevato che il quarto motivo di entrambi i ricorsi — con cui si censura, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. peti., alla mancata esclusione della recidiva contestata ed all'eccessività della pena inflitta, quanto a Ricci; i medesimi vizi in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed all'eccessività della pena quanto a Budkiewicz - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., mentre, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); quanto poi alla mancata esclusione della recidiva contestata al Ricci, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa (nel caso di specie, plurimi precedenti per violazione della legge sugli stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale) sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (pag. 4);

5. Letta la memoria del difensore di Marco Lorenzo Ricci, con cui si chiede che il ricorso venga considerato ammissibile, reiterandone le ragioni;

6. Rilevato che il ricorso, per quanto già esposto, cui nulla aggiunge la suddetta memoria, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa