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Ordinanza — n. 42811/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42811/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42811/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADINO SALVATORE nato a PALERMO il 27/05/1963 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; e OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Corradino Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 474 e 648, comma 2 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione;

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 42811/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contraffazione di merci ricettazione vendita sopra campione rivendita commercio ambulante divieto di accettare regali

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato ex art. 474 cod.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADINO SALVATORE nato a PALERMO il 27/05/1963 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; e OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Corradino Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 474 e 648, comma 2 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato ex art. 474 cod. pen., è inammissibile in quanto generico, ossia fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, ed è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna: si richiama l'esplicito passaggio motivazionale del giudice di secondo grado alla sentenza del Tribunale di Agrigento, ove si dà atto dell'evidente contraffazione, risultante dalla bassa qualità dei prodotti, nonché i evidenziano le circostanze della vendita (prezzo irrisorio, rivendita tramite ambulanti, utilizzo di bustine di silicon gel, mancanza del certificato di autenticità), dati che hanno reso superfluo il ricorso alla perizia sollecitata dal ricorrente, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il