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Ordinanza — n. 42810/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds lacking concrete argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42810/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Capuano Euplio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming convictions for fraudulent and documentary bankruptcy, arguing defects in reasoning and legal application. The court rejected these claims because they were deemed generic, repetitive, and entirely devoid of specific argumentation contrasting the appellant's points with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; generic or repetitive grounds lacking concrete criticism of the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds specific argumentation repetitive claims bankruptcy fraud Italian criminal procedure lack of concrete criticism bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021
per tutte Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO EUPLIO nato a FOGGIA il 08/09/1959 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Capuano Euplio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A di imputazione) e documentale (capo B), ritenendo assorbito in quest'ultimo il reato di cui agli artt. 226-220 L.F. (capo C), con conseguente rideterminazione della pena in anni tre e mesi undici di reclusione;

2. Considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano rispettivamente vizio di motivazione alla base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nonché violazione di legge quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati, sono inammissibili perché generici, dato che si esauriscono in affermazioni apodittiche e, per la gran parte, perplesse, comunque prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; il secondo motivo di ricorso, attinente all'individuazione del dolo specifico, è altresì indeducibile in quanto inedito, oltre a non confrontarsi con gli argomenti del giudice di merito sul punto (si vedano pagg. 2 - 5 della sentenza impugnata);

3. Ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'osservanza del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nonché vizio di motivazione relativamente al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità in quanto fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici e privi di qualsivoglia riferimento di critica concreta alla motivazione della sentenza censurata, che ha ben logicamente ricostruito la responsabilità del ricorrente e le ragioni della mancata concessione del beneficio richiesto (cfr. pagg. 5 e 6). Quanto a queste ultime, si rammenta che è valorizzabile in chiave negativa l'assenza di elementi positivi ritenuti adeguati a fondare la concessione delle attenuanti comuni (cfr. per tutte Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend