Ordinanza — n. 42807/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC EMIN(CUI 020W4AF) nato a MODENA il 17/12/1990 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Ahmetovic Emin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha riformato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art.624 bis cod. pen., derubricando il fatto nella più mite fattispecie di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42807/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Ahmetovic Emin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha riformato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art.624 bis cod. pen., derubricando il fatto nella più mite fattispecie di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC EMIN(CUI 020W4AF) nato a MODENA il 17/12/1990 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Ahmetovic Emin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha riformato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art.624 bis cod. pen., derubricando il fatto nella più mite fattispecie di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen.
2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si prospettano non meglio precisate carenze motivazionali, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente