Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Louati Oussama and Marouki Anis inadmissible due to a generic and indeterminate ground of objection. The defendants argued for unspecified motivational deficiencies in the lower court's judgment confirming their convictions for crimes under Articles 110, 624, and 625 of the Penal Code. The court rejected this because the appeal failed to specify the elements underlying the criticism, preventing the appellate judge from exercising their review as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds of objection are generic and indeterminate, failing to specify the elements on which the criticism is based and thereby preventing the appellate judge from exercising their review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOUATI OUSSAMA (CUI 049033W) nato il 11/02/1995 MAROUKI ANIS (CUI 03MOANE) nato il 21/08/1986 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Louati Oussama e Marouki Anis ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna riportata dai predetti in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.
4) cod. pen.
2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso di entrambi i ricorsi, con cui si denunciano non meglio precisate carenze motivazionali, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente