Italian court dismisses appeal as generic and vague, violating procedural requirements for specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Danso Obeng's appeal inadmissible due to a generic and indeterminate challenge against the lower court's finding of liability. Obeng alleged unspecified violations of law and motivational deficiencies without identifying the specific elements underlying his criticism. The court ruled that such vague arguments fail to meet the statutory requirements for a valid appeal, preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the alleged violation and thereby preventing the appellate judge from identifying the specific reliefs raised.
Parole chiave
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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANSO OBENG (CUI 04PF6T6) nato il 01/06/1972 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Danso Obeng ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7. e di cui all'art. 495 cod. pen.;
2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si rappresentano non meglio precisate violazioni di legge e carenze motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente