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Ordinanza — n. 42804/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42804/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42804/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORI DERRY nato a VICENZA il 12/11/1988 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Dori Derry ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui all'art. 624, 625 nn. 2 e 7. e di cui all'art. 493 ter cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 493 ter cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 42804/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si prospettano carenze motivazionali nell'esercizio della discrezionalità legata ai parametri dell'art. 133 cod. pen. in sede di commisurazione della pena, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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truffa in materia di credito usurpazione d'identità prove acquisite illegalmente imputazione di furto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati furto di dati

Disposizioni normative citate

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art. 493 ter cod. pen
e di cui all'art. 493 ter cod. pen.;
art. 133 cod. pen
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si prospettano carenze motivazionali nell'esercizio della discrezionalità legata ai parametri dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORI DERRY nato a VICENZA il 12/11/1988 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Dori Derry ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui all'art. 624, 625 nn. 2 e 7. e di cui all'art. 493 ter cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si prospettano carenze motivazionali nell'esercizio della discrezionalità legata ai parametri dell'art. 133 cod. pen. in sede di commisurazione della pena, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; il motivo è anche manifestamente infondato poiché la Corte d'Appello ha ben argomentato sulle censure proposte in merito alla dosimetria sanzionatoria;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente