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Sentenza — n. 42802/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42802/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42802/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, coerentemente con i principi generali consolidatisi in passato, ha affermato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42802/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); 2.2. Rilevato che il secondo motivo, con cui si pongono osservazioni sulla procedibilità del reato ascritto, è invece fondato. In effetti, l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett.

Parole chiave

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imputazione di furto favoreggiamento altri capi d'accusa furto di lieve entità confisca dei proventi di reato partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
art. 152 cod. proc. pen
pen., il reato è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI COLOMBI KETTI nato a UDINE il 27/02/1993 PASQUALE NADA nato a BRESSANONE il 07/10/1971 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Di Colombi Ketti e Pasquale Nada ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, con cui è stata parzialmente riformata, dichiarando estinti per prescrizione i reati di cui ai capi B), C) e D), la condanna riportata in primo grado dalle predette, relativa, quindi, al solo reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 (il capo A, oggetto di conferma in appello).

2. Considerato che il ricorso, che si articola in due motivi, prospetta carenze motivazionali circa l'affermazione di responsabilità delle odierne ricorrenti e denuncia che, alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, il reato contestato al capo A) è divenuto procedibile a querela. 2.1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di giudizio di cassazione, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); 2.2. Rilevato che il secondo motivo, con cui si pongono osservazioni sulla procedibilità del reato ascritto, è invece fondato. In effetti, l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett.

1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, coerentemente con i principi generali consolidatisi in passato, ha affermato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Rv. 273551, in motivazione). Assume rilevanza la remissione di querela formalizzata da Grigoletto Gaia in data 31 marzo 2023 presso la Stazione dei Carabinieri di Martellago, debitamente accettata in data 3 aprile 2023 dalle odierne ricorrenti. Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela e condanna le imputate al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13 settembre 20 D E I' O rT \ T Il Consigliere estensore I