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Ordinanza — n. 42801/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42801/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42801/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE NICOLA nato a BARI il 21/03/1958 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Nicola Pastore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna nei suoi confronti emessa già in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen, art. 625 cod. pen, art. 56 cod. pen, art. 157 cod.pen, art. 161 cod. pen; Ordinanza — n. 42801/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Nicola Pastore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna nei suoi confronti emessa già in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.;

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa identificazione forense inganno sull'identità prove acquisite tramite sorveglianza dubbio circa il carattere di infrazione prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
pen., in base al quale, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, "non si applicano le disposizioni dell'art. 69 cod.
art. 625 cod. pen
a) pena massima dieci anni in virtù dell'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen.;
art. 56 cod. pen
b) diminuita di un terzo, in virtù dell'art. 56 cod. pen.
art. 157 cod.pen
c) aumentata di un terzo, ex art. 157 cod.pen., per la recidiva reiterata, alla luce dell'art.
art. 161 cod. pen
(e quindi di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni) d) aumentata di ulteriori due terzi in virtù dell'art. 161 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE NICOLA nato a BARI il 21/03/1958 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Nicola Pastore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna nei suoi confronti emessa già in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poichè contrasta con il pacifico disposto dell'art. 157 co. 3 cod. pen., in base al quale, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, "non si applicano le disposizioni dell'art. 69 cod. pen.", sicché è del tutto irrilevante che la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, contestata e ritenuta, sia poi stata posta in equivalenza con le riconosciute attenuanti; il tempo necessario a prescrivere il furto tentato pluriaggravato, anche dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, va così determinato:

a) pena massima dieci anni in virtù dell'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen.;

b) diminuita di un terzo, in virtù dell'art. 56 cod. pen. (termine pari ad anni 6 mesi 8);

c) aumentata di un terzo, ex art. 157 cod.pen., per la recidiva reiterata, alla luce dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. (e quindi di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni) d) aumentata di ulteriori due terzi in virtù dell'art. 161 cod. pen. (5 anni, 11 mesi e 4 giorni):

e) termine massimo di prescrizione uguale a 14 anni, 9 mesi e 24 giorni; essendo il reato consumatosi in data 10 maggio 2008, la prescrizione del reato decorre sino alla data del 4 aprile 2023, ossia ampiamente dopo la sentenza di appello (vedi, sul punto, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266818 - 01), emessa il 3 giugno 2022. Ed è noto che l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di cassazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, De Luca, Rv. 217266;

Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531). Il più recente arresto espressamente determinatosi sul tema, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, ha analizzato funditus la questione, concludendo nel senso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data successiva alla sentenza d'appello così come in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso;

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 3 cod. pen., è inedito e richiede una valutazione ed una verifica in fatto, sottratte al sindacato di legittimità. Inoltre, la ragione di censura è anche formulata genericamente;

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere e