Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42799/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against theft convictions for generic and inadmissible grounds regarding sentencing circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42799/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared three separate appeals filed by Floriani Denise, Ricci Nenzi, and Vago Monia inadmissible. The appellants argued for the application of mitigating and aggravating circumstances under the Penal Code, but the court found their arguments generic and lacking specific comparison with the lower court's reasoning. The court ruled that the appeals failed to meet the requirements for admissibility in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 625, comma primo, n. 5 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals based on generic complaints without specific comparison to the lower court's reasoning are inadmissible; there is no incompatibility between denying generic mitigating circumstances and granting conditional suspension of sentence.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissible appeal mitigating circumstances aggravating circumstances conditional suspension penal code theft legitimacy proceeding reato a distanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, articolato in modo identico in tutti e tre i ricorsi, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico per aspecificità, senza confronto con le motivazioni della sentenza impugnata (cfr.
Art. 625, comma primo, n. 5 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di impugnazione, articolato in modo analogo in tutti e tre i ricorsi, con cui si lamenta l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.
Art. 62 bis cod. pen.
Rilevato che Floriani Denise, Ricci Nenzi e Vago Moniq ricorrono, con tre distinti atti, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata dalle predette in primo grado in ordine al reato di furto con strappo di cui all'art. 624 bis e 625 cod.
art. 62 bis cod. pen
Rilevato che Floriani Denise, Ricci Nenzi e Vago Moniq ricorrono, con tre distinti atti, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata dalle predette in primo grado in ordine al reato di furto con strappo di cui all'art. 624 bis e 625 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Rv. 280047 - 02
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FLORIANI DENISE nato a PADOVA il 11/08/1990 RICCI NENZI nato a PIOVE DI SACCO il 25/04/1991 VAGO MONIA nato a ROVIGO il 21/06/1982 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Floriani Denise, Ricci Nenzi e Vago Moniq ricorrono, con tre distinti atti, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata dalle predette in primo grado in ordine al reato di furto con strappo di cui all'art. 624 bis e 625 cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, articolato in modo identico in tutti e tre i ricorsi, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico per aspecificità, senza confronto con le motivazioni della sentenza impugnata (cfr. pag. 3): la pronuncia d'appello, con logica e coerente valutazione dei dati probatori, ha escluso la sussistenza dell'attenuante, evidenziando il valore di non poco momento della refurtiva (che contemplava carte di credito, mazzi di chiavi e altri vari effetti personali);

3. Considerato che il secondo motivo di impugnazione, articolato in modo analogo in tutti e tre i ricorsi, con cui si lamenta l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 5), cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto e generico per aspecificità; del resto, la ricorrenza della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto in tre persone riunite è stata del tutto logicamente tratta dalla dinamica del reato per come accertata;

4. Rilevato che il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Floriani Denise e Ricci Nenzi, con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., lamentando l'incompatibilità tra il suddetto diniego e la concessione, ad una delle imputate, della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto merita continuità l'orientamento interpretativo di questa Corte secondo cui "Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche." (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Rv. 280047 - 02);

5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estenso