Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42796/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy fraud conviction for inadmissible generic grounds and merit re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42796/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Benito Arnaldo Conte inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court rejected arguments challenging the subjective element of fraud and the classification of the crime as generic and lacking specific factual details. Consequently, the lower court's confirmation of the bankruptcy fraud conviction was upheld without merit re-evaluation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 223 I. fall.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 219 comma secondo, n. 1) I. fall.; Art. 216, 219 comma 2 n.1) I. fall. Appeals challenging the subjective element of fraud or the classification of the crime are inadmissible if they seek a re-evaluation of facts or lack specific factual details required by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy fraud subjective element inadmissible appeal generic grounds merit re-evaluation dolo specifico Corte di Cassazione bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 223 I. fall.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'insussistenza della qualifica soggettiva richiesta dall'art. 223 I.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
fall., non è deducibile in sede di legittimità perché generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 62-bis cod. pen.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.
Art. 219 comma secondo, n. 1) I. fall.
Rilevato, infine, che il quarto e il quinto motivo di ricorso, con i quali ci si duole della violazione dell'art. 219 comma secondo, n.
Art. 216, 219 comma 2 n.1) I. fall.
Rilevato che Benito Arnaldo Conte ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 216, 219 comma 2 n.1) I. fall.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023
Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011
1), I.fall., come interpretato dalla giurisprudenza ormai consolidata (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 , Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE BENITO ARNALDO nato a SAN SEVERO il 29/03/1937 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Benito Arnaldo Conte ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 216, 219 comma 2 n.1) I. fall.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'insussistenza della qualifica soggettiva richiesta dall'art. 223 I. fall., così lamentando che i fatti di bancarotta patrimoniale di cui al capo A) non siano riconducibili all'odierno ricorrente, è inammissibile poichè sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, l'apprezzamento dei quali è, in via esclusiva, riservato al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato la precedente condanna riguardo a fatti analoghi, che ha accertato la sua posizione di amministratore delegato della fallita; si è tenuto in conto, altresì, la circostanza della sottoscrizione, da parte dell'imputato, di assegni scoperti prodromici a realizzare una delle condotte distrattive, nonché della testimonianza di Antonio Spinelli;

3. Rilevato che il primo motivo di ricorso muove anche censure riferite all'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, rispetto alle condotte ascritte al capo B), anch'esse manifestamente infondate. La consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene che "in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali." (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 - 01); la Corte territoriale ha correttamente enfatizzato una pluralità di indici dell'intenzione di recare pregiudizio ai creditori, in particolare il rifiuto di interloquire con la curatrice fallimentare e la mancata consegna delle scritture all'amministratore subentrante in luogo dell'odierno imputato;

4. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca la derubricazione di entrambi i capi di imputazione nella fattispecie di bancarotta semplice di cui all'art. 217 I. fall., non è deducibile in sede di legittimità perché generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

5. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 9 del provvedimento impugnato);

6. Rilevato, infine, che il quarto e il quinto motivo di ricorso, con i quali ci si duole della violazione dell'art. 219 comma secondo, n.

1) I. fall. nonché della mancata motivazione circa la pena in concreto inflitta, è generico per aspecificità, nella misura in cui non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado, integralmente confermata in appello, che ha irrogato la pena di anni tre mesi sei per il delitto più grave di cui al capo A) ed ha poi correttamente applicato un aumento di mesi due in relazione al fatto di cui al capo B), secondo lo schema dell'art. 219 comma secondo, n. 1), I.fall., come interpretato dalla giurisprudenza ormai consolidata (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 , Rv. 249665 - 01);

7. Letta la memoria difensiva con cui si ribadiscono le ragioni di ricorso e si evidenzia la sua ammissibilità, in particolare sottolineando la fondatezza dell'ultimo motivo di ricorso, ma con argomento del tutto generico, riferito alla più recente giurisprudenza di legittimità, senza alcuna precisazione al riguardo.

8. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023