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Ordinanza — n. 42795/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on forged passport charge, ruling possession of a photo matches the heavier forgery offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42795/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Mariano Russo inadmissible, upholding the lower court's acceptance of a concordato request regarding a forged passport. Russo argued for a lighter classification of the crime based on a specific legal provision, but the court found this reasoning manifestly unfounded. The court applied established precedent stating that possessing a document with one's own photo constitutes the more serious offense of forgery when the individual participated in its creation, even if the act was not prosecutable in Italy.

Regesto Legislator

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Art. 497-bis, comma secondo, cod. pen.; Art. 10 cod. pen.; Possession of a forged identity document bearing the possessor's own photograph constitutes the heavier offense of forgery when the possessor participated in the counterfeiting, distinguishing it from mere ideological detention.

Parole chiave

Generato dall'IA
forged passport identity document criminal appeal participation in forgery procedural inadmissibility concordato procedure photo matching falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 497-bis, comma secondo, cod. pen.
in ordine al reato di cui all'art. 497-bis cod.
Art. 10 cod. pen.
nei confronti di un soggetto che aveva esibito un passaporto contraffatto all'estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, benchè quest'ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen.).
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che Mariano Russo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, con cui si è accolta la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 497-bis cod. pen
in ordine al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.;
art. 10 cod. pen
nei confronti di un soggetto che aveva esibito un passaporto contraffatto all'estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, benchè quest'ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen.).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018
pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento" (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv.
Sez. 5, n. 48241 del 4/11/2019
pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (Sez. 5, n. 48241 del 4/11/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MARIANO nato a NAPOLI il 21/12/1974 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Mariano Russo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, con cui si è accolta la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'erronea qualificazione giuridica del fatto, invocando la derubricazione del reato nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 497- bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, "integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento" (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303 - 01).

La detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (Sez. 5, n. 48241 del 4/11/2019, Rv. 277427). In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma 497-bis cod. pen. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un passaporto contraffatto all'estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, benchè quest'ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen.).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Pr