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Ordinanza — n. 42794/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic complaint regarding mental capacity without specific factual confrontation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42794/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Vito Spano against the Second Instance Court's confirmation of his conviction inadmissible. Spano argued for acquittal based on a mental capacity defect, but the court found his complaint generic and failing to specifically confront the detailed findings of the expert report. Consequently, the appeal was rejected, and Spano was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal must be specific and confront the contested provisions; a generic complaint regarding mental capacity without detailed factual engagement renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mental capacity defect generic complaint expert report confrontation procedural dismissal furto di lieve entità furti connessi reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPANO VITO nato a BARI il 05/11/1971 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Vito Spano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato proscioglimento dell'imputato per vizio di mente, è formulato genericamente e non si confronta con le statuizioni del provvedimento impugnato, che invece è coerente ed esauriente nella lettura dei dati cognitivi offerti dalla perizia disposta all'esito dell'accoglimento dell'istanza di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore 1LRresi dente