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Ordinanza — n. 42793/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and unfounded arguments on sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42793/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Bonanno's appeal against the second-instance conviction for aggravated assault inadmissible. Bonanno argued for non-punishment under Article 131-bis and mitigation under Article 62, but the court found his claims generic and unsupported by critical analysis of the lower court's reasoning regarding his criminal record and the severity of the injury. Consequently, the appeal was rejected, and Bonanno was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 62 n. 2 c.p.: An appeal must be specific and grounded in a critical analysis of the second-instance judgment; generic complaints or unfounded requests for statutory mitigations do not justify admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity aggravated assault statutory mitigation criminal record procedural costs Cassazione lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 62 n. 2 c.p.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 131 bis cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 23031 del 03/03/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO GIUSEPPE nato a ENNA il 17/09/1978 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; ee6 OSSERVA 1. Rilevato che Giuseppe Bonanno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di lesioni aggravate;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto risulta generico per aspecificità, nella misura in cui non è scandito dall'analisi critica delle statuizioni della sentenza di secondo grado, che, esprimendo un iter logico immune da censure, ha rilevato, quali elementi ostativi alla concessione del beneficio, la sussistenza di precedenti penali a carico dell'imputato, l'entità non lieve della malattia cagionata così facendo riferimento alla complessiva gravità del fatto, non di poco conto;

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., è del pari manifestamente infondato sul presupposto che la richiesta di adempiere ad un debito di cui non è contestata la sussistenza non può certo costituire un fatto ingiusto altrui, necessario, sulle orme della consolidata giurisprudenza, per la configurazione dell'attenuante della provocazione (Sez. 5, Sentenza n. 23031 del 03/03/2021, Rv. 281377 - 01) 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Presiden