Italian court dismisses appeal on attempted theft, ruling possession of stolen goods constitutes consummated theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Luigi Lamacchia's appeal inadmissible regarding a conviction for attempted theft. Lamacchia argued his act should be reclassified as attempted theft because he failed to steal due to police intervention before leaving the scene. The court rejected this, citing established precedent that possessing stolen goods and removing them from the victim's control constitutes consummated theft, regardless of the perpetrator's inability to flee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 n. 7 cod. pen.; Possession of stolen goods and removal from the victim's control constitutes consummated theft, not attempted theft, even if the perpetrator remains at the scene.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMACCHIA LUIGI nato a BARLETTA il 09/09/1974 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Luigi Lamacchia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 7 cod. pen.;
2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, invocando la derubricazione del furto nella forma tentata, è manifestamente infondato in quanto collide con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso" (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, Pavone, Rv. 269088); nel caso di. specie, l'odierno ricorrente ha riposto le transenne oggetto di furto nel portabagagli della propria autovettura, non riuscendo nel suo intento solo per il tempestivo intervento delle Forze dell'Ordine;
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il President