Cassation court dismisses appeal as generic for lacking specific factual comparison with lower court's findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the first ground was deemed generic for failing to specifically compare its arguments with the lower court's factual findings. The appellant argued the lack of subjective qualification and intent, but the court noted the lower court correctly identified his managerial role based on self-incriminating statements, notarial documents, and bank account openings. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the threshold of specificity required to challenge the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the factual and legal findings of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAFFIDI ROBERTO nato a BIANCAVILLA il 31/03/1984 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Roberto Scaffidi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 217-224 I. fall.;
2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'insussistenza della qualifica soggettiva di amministratore unico della società fallita e la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, si rivela generico per aspecificità, nella misura in cui non si confronta con le statuizioni della sentenza impugnata, che invece ha individuato la sua qualifica gestionale, seguendo un corretto itinerario logico-giuridico, coerente con i dati probatori, tra i quali spiccano: le dichiarazioni auto-accusatorie rese al curatore fallimentare da parte dell'odierno ricorrente e, quindi, la relazione ex art. 33 I.fall. di questi (che ha valore di prova documentale, come da giurisprudenza costante), che si è sempre rapportato al ricorrente come amministratore; la sottoscrizione, presso un notaio incaricato, degli atti riguardanti la costituzione della società e, infine, l'apertura da parte sua del conto corrente intestato alla società medesima.
Quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore dall'indagato, anche senza gli avvertimenti previsti dal codice di rito, la giurisprudenza più recente, nel ribadirla, ha anche valutato positivamente la sua compatibilità costituzionale (cfr. Sez. 5, n. 17828 del 9/2/2023, Caserta, Rv. 284589; vedi anche, sul principio di diritto, per tutte, Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre