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Ordinanza — n. 42790/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to new arguments on leniency and merit review preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42790/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Paolo Di Sibbio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for theft by questioning surveillance footage and requesting a new assessment of the crime's severity, but the court ruled these were mere complaints of fact. Since the first-instance court had not addressed the claim of leniency under Article 131-bis and the appeal introduced new arguments, the court held that merit review is exclusively reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Arguments contesting the identification of the author or requesting a new assessment of the crime's severity based on surveillance footage are inadmissible in cassation as they constitute mere complaints of fact, while new defenses regarding statutory leniency introduced for the first time in the appeal stage are inadmissible because the evaluation of facts and the application of leniency are exclusively reserved to the judge of merit.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere complaints of fact statutory leniency defense merit review preclusion new arguments in appeal theft conviction appeal court costs order imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Rilevato che Francesco Paolo Di Sibbio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen.;
Art. 131-bis cod. pen.
207944); in appello il ricorrente non ha articolato nessuna censura con riferimento all'affermazione di responsabilità penale, essendosi limitato a invocare la tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
art. 624 cod. pen
Rilevato che Francesco Paolo Di Sibbio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen.;
art. 131-bis cod. pen
207944); in appello il ricorrente non ha articolato nessuna censura con riferimento all'affermazione di responsabilità penale, essendosi limitato a invocare la tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SIBBIO FRANCESCO PAOLO nato a FOGGIA il 13/07/1976 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Francesco Paolo Di Sibbio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'identificazione dell'odierno ricorrente quale autore del reato ascritto, criticando gli esiti della prova costituita dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, è inammissibile, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); in appello il ricorrente non ha articolato nessuna censura con riferimento all'affermazione di responsabilità penale, essendosi limitato a invocare la tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e la riduzione della pena in concreto inflitta: il motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile anche perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Presiden