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Ordinanza — n. 42788/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42788/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Giuseppe Mennuno's appeal against a second-instance conviction inadmissible. The appellant argued for specific procedural flaws, but the court found the grounds generic and indeterminate under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because it failed to specify the elements underlying the criticism, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds indeterminate criticism procedural requirements Code of Criminal Procedure falsificazione di monete uso di un documento falso reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 455 cod. pen.
Rilevato che Giuseppe Mennuno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari i che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui all'art. 455 cod. pen.;
Art. 444 cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano carenze motivazionali relative ad una sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., quando a ben guardare il procedimento si è svolto con le formalità del rito ordinario, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., quando a ben guardare il procedimento si è svolto con le formalità del rito ordinario, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 455 cod. pen
Rilevato che Giuseppe Mennuno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari i che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui all'art. 455 cod. pen.;
art. 444 cod. proc. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano carenze motivazionali relative ad una sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., quando a ben guardare il procedimento si è svolto con le formalità del rito ordinario, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNUNO GIUSEPPE nato a BARI il 25/09/1991 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Giuseppe Mennuno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari i che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui all'art. 455 cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano carenze motivazionali relative ad una sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., quando a ben guardare il procedimento si è svolto con le formalità del rito ordinario, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In verità, il ricorso appare del tutto decontestualizzato rispetto al provvedimento impugnato;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente