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Ordinanza — n. 42787/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding judge incompatibility and procedural errors in criminal retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42787/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Monaco's appeal inadmissible, rejecting his complaints about judge incompatibility and procedural violations. Monaco argued that the judge who declared an appeal inadmissible later presided over the retrial, violating Article 34 of the Code of Criminal Procedure, while also citing other procedural and substantive errors. The court ruled that such incompatibility does not render proceedings null if not timely raised via recusal, and dismissed other grievances as inadmissible due to lack of interest or improper timing.

Regesto Legislator

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Art. 34 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Incompatibility of a judge does not cause nullity if not timely invoked through recusal procedures, and appeals regarding inadmissible grounds or post-judgment continuations are rejected for lack of interest or procedural standing.

Parole chiave

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judge incompatibility nullity recusal procedure timing inadmissible appeal interest criminal retrial procedure procedural exhaustion principle revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 34 c.p.p.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 34 cod.
Art. 37 c.p.p.
non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod.
Art. 606 comma 3 c.p.p.
pen., non è consentita in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 671 c.p.p.
Infine, la terza doglianza inserita nel secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della continuazione esterna ex art. 671 cod.
d.lgs. 274/2000
art. 34 cod. proc. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen., in relazione al fatto che il dott.
art. 37 cod. proc. pen
non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
Considerato che con il secondo motivo di ricorso vengono articolate tre diverse censure; la prima, che invoca l'applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentita in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; la seconda, che denuncia la falsa applicazione dell'art.
art. 34 d.lgs. 274/2000
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 34 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 40651 del 08/11/2006
(Sez. 5, Sentenza n. 40651 del 08/11/2006, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 35216 del 19/04/2018
236307 - 01); per tale ragione, è irrilevante la sollevata questione di legittimità costituzionale, sul presupposto che il ricorrente non ha, nel giudizio di merito, attivato il procedimento di ricusazione (Sez. 1, Sentenza n. 35216 del 19/04/2018, (dep.
Sez. 5, n. 13593 del 12/03/2010
(Sez. 5, n. 13593 del 12/03/2010, Rv.
Sez. 6, n. 41494 del 21/10/2013
246717 - 01; vedi anche Sez. 6, n. 41494 del 21/10/2013, dep.
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019
Sez. 6, n. 54638 del 20/09/2018
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO GIOVANNI nato a BRINDISI il 29/05/1965 avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Giovanni Monaco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi che ha confermato, in seguito all'annullamento con rinvio disposto da questa Corte con la sentenza n. 8948/22 del 24/01/22, la condanna riportata dal predetto in primo grado, innanzi al Giudice dì pace di Brindisi, in ordine ai reati di cui agli art. 582, 612 cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen., in relazione al fatto che il dott. Chiarelli ha pronunciato sia l'ordinanza con cui veniva originariamente dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del giudice dì pace (ordinanza poi annullata con rinvio da questa Corte con sentenza n. 8948/2022 del 24 gennaio 2022), sia la sentenza resa all'esito del giudizio di rinvio, è manifestamente infondato perché "L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 40651 del 08/11/2006, Rv. 236307 - 01); per tale ragione, è irrilevante la sollevata questione di legittimità costituzionale, sul presupposto che il ricorrente non ha, nel giudizio di merito, attivato il procedimento di ricusazione (Sez. 1, Sentenza n. 35216 del 19/04/2018, (dep. 24/07/2018) Rv. 273852 - 01); peraltro, la giurisprudenza consolidata di questa Corte è unanime nel ritenere che, nel caso di specie, non sussista nemmeno la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen., atteso che "non è incompatibile a pronunciarsi sul merito nel giudizio di rinvio il giudice che, con il provvedimento annullato avente natura sostanziale di ordinanza ed emesso su questione processuale, abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace. (Sez. 5, n. 13593 del 12/03/2010, Rv. 246717 - 01; vedi anche Sez. 6, n. 41494 del 21/10/2013, dep. 2014, Lo Cicero, Rv- 260887)";

3. Considerato che con il secondo motivo di ricorso vengono articolate tre diverse censure; la prima, che invoca l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentita in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; la seconda, che denuncia la falsa applicazione dell'art. 34 d.lgs. 274/2000 nonché l'omessa pronuncia sul corrispondente motivo d'appello, è manifestamente infondata, sulla scorta del consolidato principio di diritto che "è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio." (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01); sotto questo profilo, anche se il Tribunale di Brindisi non ha esplicitamente risposto, in sede di giudizio di rinvio, al motivo di appello sull'art. 34 d.lgs. 274/2000, si deve rilevare che la sentenza del Giudice di pace di Brindisi, nella parte in cui escludeva il beneficio, era già stata esauriente nel chiarire le ragioni della insussistenza delle condizioni per accedere all'istituto di favore, alla luce dei dati probatori, valorizzando la non esiguità del danno, le conseguenze lesive dell'azione violenta, la non occasionalità del comportamento illecito (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado).

Infine, la terza doglianza inserita nel secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della continuazione esterna ex art. 671 cod. proc. ed è del pari manifestamente infondata in quanto collide con la oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, per cui "È improponibile davanti alla Corte di cassazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato per il quale si procede, ancora "sub judice", e altro reato, per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, potendo in tal caso la continuazione essere applicata in sede esecutiva (tra le altre, Sez. 6, n. 54638 del 20/09/2018 Ud., Rv. 274708 - 01);

4. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità penale, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè);

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 202