Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits of the case. The appellant argued a defect in reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that appeals against sentences applying agreed penalties are strictly limited to specific grounds. Since the appellant's complaint did not fall within the permitted categories of expression of will, lack of correlation, legal qualification error, or illegality of the penalty, the appeal was rejected immediately.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences applying agreed penalties are admissible only for specific grounds; complaints regarding reasoning defects are inadmissible de plano.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTO GIUSEPPE nato a CRISPIANO il 02/05/1953 avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; N Rilevato che con sentenza del 9.2.2023, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Gup del Tribunale di Taranto ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 81,110,416 cp, 216, comma 1 n. 2, 219,223 L.F., 5 e 8 d.lgs 74/2000. Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.
Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così