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Ordinanza — n. 42781/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to waiver of non-punishment grounds in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42781/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Menale Stefano and Domizio Raffaele inadmissible. The defendants had entered into a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which explicitly waived the right to raise any further grievances regarding non-punishment causes in the subsequent appeal. Consequently, the court applied Article 610, paragraph 5-bis, to reject the claims without examining the alleged violations of Article 129.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure constitutes a waiver of all grievances regarding non-punishment causes, rendering subsequent cassation appeals on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement non-punishment causes waiver of grievances inadmissible appeal Article 599-bis Article 610 Cassation procedure mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
43/1973, lamentando la violazione dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 110 c.p.
D.P.R. 43/1973
pen., 25, 282, 291 bis comma 1, 291 ter comma 2 lettera d) del d.P.R. 43/1973, lamentando la violazione dell'art.
artt. 110 cod. pen
perì., la pena concordata di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 143.333,333 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 25, 282, 291 bis comma 1, 291 ter comma 2 lettera d) del d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
43/1973, lamentando la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., a causa della mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità;

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.
277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MENALE STEFANO nato a NAPOLI il 03/04/1991 DOMIZIO RAFFAELE nato a NAPOLI il 02/08/1981 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Menale Stefano e Domizio Raffaele hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del 17.02.2023 della Corte d'Appello di Napoli, con la quale è stata applicata loro, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. perì., la pena concordata di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 143.333,333 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 25, 282, 291 bis comma 1, 291 ter comma 2 lettera d) del d.P.R. 43/1973, lamentando la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., a causa della mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità;

Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni che nella specie non ricorrono;

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.