Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it concerns punitive treatment, not expulsion grounds, under Art. 86 t.u.s.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Kadzo Kaingu Naomi inadmissible because it challenged the punitive treatment rather than the expulsion grounds. The appellant argued a violation of law and reasoning defects under Article 86 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted such challenges are not permitted in this stage. The court ruled that the lower court's reasoning on expulsion was logical and sufficient, rendering the generic appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 86 t.u.s.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the punitive treatment of the defendant are inadmissible in the Court of Cassation stage, as this court reviews only the legality of the expulsion decision itself, not the severity of the penalty imposed.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KADZO KAINGU NAOMI nato il 06/01/1973 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Kadzo Kaingu Naomi, condannata alla pene di legge per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'art. 86 t.u.s.; Considerato che il motivo in parola non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale reso congrua e non illogica motivazione, con la quale il generico ricorso neppure si confronta, sulle ragioni che giustificano l'espulsione, non illogicamente ritenute prevalenti sulla condizione familiare allegata dall'imputata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimentc nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.