Criminal appeal dismissed for generic complaints; court upheld conviction based on consistent circumstantial evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible due to generic complaints regarding the lack of proof for the non-existence of services. The appellant argued the lower court relied on an inductive method without sufficient evidence, but the court found the conviction based on serious, precise, and concordant circumstantial evidence. Consequently, the appeal was rejected as the reasoning was not illogical and the burden of proof was met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on generic complaints about the absence of proof is inadmissible when the conviction rests on serious, precise, and concordant circumstantial evidence that logically supports the finding of fact.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDILLO MAURIZIO nato a VIAGRANDE il 18/09/1963 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI HLIPPO REYNAUD; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Cardillo Maurizio,, condannato alle pene di legge in ordine al reato di dichiarazione fiscale fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazione inesistenti, lamenta il vizio di motivazione in relazione all'art. 2 d.lgs. 74/2000 per ritenuta assenza di prova circa l'inesistenza delle prestazioni, dedotta dall'Agenzia delle entrate con "ricorso ad un metodo induttivo";
Considerato che il motivo in parola contiene doglianze generiche, rispetto alla non illogica motivazione contenuta in sentenza, e, comunque, manifestamente infondate alla luce della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, che consente di ritenere provato il fatto in base ad indizi gravi, precisi e concordanti quali non illogicamente sono quelli dettagliatamente indicati in sentenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.