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Ordinanza — n. 42775/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic legal arguments lacking specific facts or legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42775/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were too generic and lacked specific legal or factual grounds. The appellant challenged a lower court's refusal to apply specific criminal law provisions and the defense of necessity without providing detailed reasons. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet procedural requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 4, ult., parte, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must be specific with supporting legal and factual reasons; generic complaints render them inadmissible, transferring procedural costs to the appellant.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal arguments lack of factual basis procedural requirements criminal procedure code procedural costs specificity of grounds causa di sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 4, ult., parte, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020
pen., sicché, valutata, per quanto sopra detto, l'inammissibilità dei motivi proposti con il ricorso, tale conseguenza processuale si estende ai motivi nuovi (cfr., di recente, Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARI SALVATORE nato a SIRACUSA il 26/01/1988 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, M'accari Salvatore, condannato alle pene di legge in ordine al delitto di cui all'art. 349 cod. peri., deduce in modo del tutto generico la violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 1:31 bis cod. pen. e, con il secondo motivo, altrettanto genericamente lamenta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità;

Considerato che i motivi in parola sono inammissibili in quanto non specifici, poiché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, osservandosi peraltro che, stando alla sentenza impugnata, il mancato riconoscimento dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto non aveva costituito oggetto di motivo di appello e che sull'esclusione dell'esimente dello stato di necessità la sentenza contiene adeguata motivazione con cui il ricorrente in alcun modo si confronta; Ritenuto, quanto ai motivi nuovi dedotti con la memoria successivamente depositata, che la loro ammissibilità dipende da quella dell'impugnazione a cui i medesimi accedono, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ult., parte, cod. proc. pen., sicché, valutata, per quanto sopra detto, l'inammissibilità dei motivi proposti con il ricorso, tale conseguenza processuale si estende ai motivi nuovi (cfr., di recente, Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387), i quali, peraltro, nulla di significativo aggiungono alle doglianze originariamente proposte, non potendosi ovviamente valutare l'eventuale sopravvenuta prescrizione con riguardo ad un ricorso inammissibile;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 20