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Ordinanza — n. 42773/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal by unqualified defense lawyer lacking admissibility to represent client.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42773/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Stefano Beghini's appeal inadmissible because it was filed by a defense lawyer not authorized to practice before the court. Beghini, convicted of environmental offenses, attempted to challenge a lower court sentence through this unauthorized representative. Consequently, the court ruled the appeal void and ordered the payment of procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 10, D.Lgs. 152/2006: An appeal before the Court of Cassation is inadmissible if filed by a defense lawyer lacking the specific authorization to practice before that court, rendering the procedural act void.

Parole chiave

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unqualified defense lawyer admissibility of appeal Court of Cassazione procedural void authorization to practice ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 10, D.Lgs. 152/2006
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEGHINI STEFANO nato a FILATTIERA il 14/05/1961 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAeteifeig.aztj udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'impugnazione proposta da Beghini Stefano, imputato del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 e condannato alla pena di mesi 5 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, è inammissibile in quanto proposta da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.