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Ordinanza — n. 42772/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for being mere factual complaints barred in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42772/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Salvatore Lanata and Lucia Sopelsa inadmissible. The appellants argued against a lower court's finding of liability, but the court ruled their arguments constituted mere factual complaints rather than legal violations. Consequently, the appeals were rejected because they sought a re-evaluation of evidence, which is precluded in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or requests for a different evaluation of the evidence, as these are precluded at this stage of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints barred preclusion of evidence re-evaluation violation of law requirement costs of inadmissible appeal dichiarazioni inverosimili testimonianza della vittima testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANATA SALVATORE nato a CATANZARO il 17/05/1963 SOPPELSA LUCIA nato a AOSTA il 10/02/1958 avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 08/