Cassation court dismisses appeal regarding exclusion of punishability due to manifestly unfounded legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The territorial court had rejected the claim of exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code, finding the defendant's conduct exceeded the threshold for leniency. The court upheld this decision as logical and consistent with established case law regarding the necessity of addressing specific statutory prerequisites.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the claim for exclusion of punishability based on the particular triviality of the offense is manifestly unfounded, as the lower court's reasoning adequately addressed the absence of required statutory elements without violating legal principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADDI GIANLUCA nato a QUARTU SANT'ELENA il 16/01/1970 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., è manifestamente infondato; La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità in questione, evidenziando le modalità della condotta con riferimento a rilevante superamento dell'attuale soglia di punibilità.
Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis