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Ordinanza — n. 42770/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing; only authorized defense counsel may file appeals at the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42770/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed directly by the convicted individual rather than by an authorized defense lawyer. The respondent, Allciu Lupe, was sentenced for the crime of provoking a disturbance, but the court ruled that personal filing violates procedural standing requirements. Consequently, the appeal was rejected, and the respondent was ordered to pay the procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 624 bis cod. pen.: An appeal to the Supreme Court must be filed exclusively by a defense lawyer authorized to practice before the court; a direct filing by the convicted person lacks standing and results in inadmissibility.

Parole chiave

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lack of standing defense lawyer standing criminal appeal inadmissibility procedural standing requirement authorized defense counsel procedure di ricorso autorizzazione ad agire accuse di abuso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 624 bis cod. pen.
art. 624 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLCIU LUPEN nato il 01/03/1977 avverso l'ordinanza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAtd_p _alJe_p_aM udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso proposto contro/l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione avanzata da Allciu Lu0e, condannato alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 1.250,00 di multa per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.