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Ordinanza — n. 42769/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism and merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42769/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals filed by Baldascini Matteo inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a reclassification of the offense to include the fifth paragraph of Article 73 of the Drug Trafficking Law, citing cultivation methods and drug trafficking involvement. The court rejected these claims as they were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court without specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: Appeals that merely reproduce merits already decided without specific criticism of the lower court's reasoning are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility cassation appeal drug trafficking reclassification specific criticism merits review Article 616 imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarate inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarate inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDASCINI MATTEO nato a CASAL DI PRINCIPE il 04/08/1958 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con l'unico motivo proposto in due ricorsi separatamente presentati dai difensori fiduciari, Baldascini Matteo, imputato del reato di cui all' art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. 309/1990, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui al comma 5 del medesimo articolo;

Considerato che i ricorsi - nei quali sono affrontate le medesime questioni, spendendosi analoghe argomentazioni - possono essere unitariamente trattati e che il motivo in entrambi proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimitàtrzi=rin quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, essendo altresì manifestamente infondato, avendo la sentenza non illogicamente argomentato le ragioni per cui è stata esclusa la richiesta di riqualificazione della fattispecie contestata in quella del fatto di lieve entità sulla scorta di diversi elementi, considerandosi, dunque, non soltanto l'elevato numero di dosi ricavabili, ma anche le modalità della coltivazione, valutandosi la considerevole altezza delle piante recise alle radici ed il fatto che ne sarebbe stata così consentita l'ulteriore rivegetazione, spendendosi altresì argomenti sull'inserimento dell'imputato nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, non illogicamente ricavati dai precedenti specifici; le censure svolte nei ricorsi, fondate anche su argomenti generici come l'allegato uso personale di parte della sostanza, non attestato in sentenza, attengono al merito e non inficiano la logicità della motivazione;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarate inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 20