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Ordinanza — n. 42768/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and mere repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42768/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Clementi Richi inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding liability, but the court found his arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Ancona. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity and concrete legal basis required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the lower court without adding new specific legal grounds or concrete evidence to challenge the established facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments procedural costs Cassation review alibi concorso proprio reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTI RICHI nato a MONTEGIORGIO il 04/10/1962 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dil merito (si vedano, in particolare, pag.5, 6 e 7 sulla valutazione del materiale probatorio e sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis