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Ordinanza — n. 42767/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were generic and not specific enough for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42767/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Lorenzo D'Oca's appeal inadmissible because his arguments regarding criminal liability were generic and lacked specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant claimed the court failed to properly link him to the illicit goods, but the court found these complaints logically unfounded and merely repetitive of issues already decided by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and D'Oca was ordered to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific criticisms of the lower court's reasoning; generic complaints or attempts to re-evaluate evidence without pinpointing specific errors render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds specific criticism required cassation review limits procedural costs award gestione di diritti digitali violazione del diritto d'autore concedente di licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'OCA LORENZO nato a PALERMO il 21/10/1974 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con il primo ed il secondo motivo di ricorso, D'Oca Lorenzo, imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 648, secondo comma, cod. pen. e 171 ter, lett. e), I. 633/1941, e condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta penale responsabilità in capo al prevenuto per i reati allo stesso ascritti;

Considerato che i motivi in parola non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, essendo inoltre volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ed invero, si è non illogicamente argomentata, con manifesta infondatezza delle doglianze sul punto, la riconducibilità all'imputato della merce posta in vendita e la sua provenienza dal reato di abusiva duplicazione, essendo del tutto generico il rilievo giusta il quale l'imputato avrebbe potuto avervi personalmente provveduto (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.