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Ordinanza — n. 42765/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; discretionary sentencing discretion not subject to legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42765/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court erred in not granting generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that the decision to apply such mitigations is a factual judgment within the judge's discretion, not subject to legal review, and can be implicitly justified by the assessment of factual gravity or the defendant's personality.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The decision to grant generic mitigating circumstances is a factual judgment left to the judge's discretion, exempt from legal review, and may be implicitly motivated through the explicit examination of all criteria under Article 133 of the Penal Code.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances discretionary sentencing legal review exclusion criminal appeal inadmissibility implicit motivation attenuazione della pena obbligo di ridurre il danno proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
La concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.(Sez.
art. 62 bis cod.pen
art. 133 cod. pen
La concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.(Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.36382/04/07/2003, Rv.227142
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROVENZANO FRANCESCO nato a COSENZA il 16/09/1956 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia l'errata valutazione della Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, in specie, il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato.

La concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.(Sez. 6, n.36382_de/ 04/07/2003, Rv.227142); la motivazione, quindi, può legittimamente ricavarsi per implicito, dalla valutazione della oggettiva gravità dei fatti operata in sentenza o dalla personalità dell'imputato (nella specie gravato dalla recidiva reiterata, specifica e infranquinquennale).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il 'ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de