Criminal appeal dismissed for inadmissibility; discretionary sentencing discretion not subject to legal review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court erred in not granting generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that the decision to apply such mitigations is a factual judgment within the judge's discretion, not subject to legal review, and can be implicitly justified by the assessment of factual gravity or the defendant's personality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; The decision to grant generic mitigating circumstances is a factual judgment left to the judge's discretion, exempt from legal review, and may be implicitly motivated through the explicit examination of all criteria under Article 133 of the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROVENZANO FRANCESCO nato a COSENZA il 16/09/1956 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia l'errata valutazione della Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, in specie, il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato.
La concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.(Sez. 6, n.36382_de/ 04/07/2003, Rv.227142); la motivazione, quindi, può legittimamente ricavarsi per implicito, dalla valutazione della oggettiva gravità dei fatti operata in sentenza o dalla personalità dell'imputato (nella specie gravato dalla recidiva reiterata, specifica e infranquinquennale).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il 'ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de