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Ordinanza — n. 42764/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42764/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42764/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLECCHIA SALVATORE nato a NAPOLI il 16/06/1969 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, Pellecchia Salvatore, condannato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 6 della I. 401/1989 alla pena di anni 2 mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 22.500,00 di multa, deduce la violazione della legge penale incriminatrice e solleva con riguardo alla stessa questione di legittimità costituzionale;

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42764/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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diritto dello sport reati contro la tranquillità pubblica reati violenti reati contro la volontà popolare contravvenzioni reato penale

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLECCHIA SALVATORE nato a NAPOLI il 16/06/1969 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, Pellecchia Salvatore, condannato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 6 della I. 401/1989 alla pena di anni 2 mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 22.500,00 di multa, deduce la violazione della legge penale incriminatrice e solleva con riguardo alla stessa questione di legittimità costituzionale;

Considerato che le doglianze sono manifestamente infondate perché prospettano un'interpretazione della fattispecie incriminatrice in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la violazione del divieto di accesso ai luoghi nei quali devono svolgersi manifestazioni sportive, imposi:o dal questore, ai sensi dell'art. 1 sexies, d.l. 24 febbraio 2003, n. 28 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210), in conseguenza dell'essere stato sorpreso in prossimità di un impianto sportivo nell'atto di vendere biglietti di ingresso in assenza di autorizzazione, comporta l'applicazione della sanzione penale di cui al sesto comma dell'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, in virtù del rinvio a tale disposizione contenuto nel citato art. 1 sexies (Sez. 3, n. 22141 del 11/01/2017, Russo, Rv. 269804 - 01), con conseguente manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, peraltro del tutto genericamente dedotta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.