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Ordinanza — n. 42763/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding sentencing leniency denial and penalty reduction due to prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42763/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's refusal to grant generic mitigating circumstances and its reduction of the sentence. The appellant argued for leniency under Article 62 bis of the Penal Code, but the lower court correctly identified the defendant's negative personality, evidenced by prior criminal records, as a preponderant obstacle. The court ruled that the lower court's discretionary assessment, supported by adequate reasoning regarding the defendant's character and the crime's gravity, is not subject to review in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis c.p.; Art. 133 c.p.: The appellate court's discretionary refusal of generic mitigating circumstances based on prior criminal records is valid when supported by sufficient reasoning linking the defendant's negative personality to the sentence, and the reduction of the penalty is not reviewable if the lower court's motivation adequately reflects the balance between crime gravity and offender personality.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances negative personality prior criminal records sentencing discretion appeal inadmissibility penal code provisions legitimacy review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis c.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n.3896 del 20/01/2016
in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).
Sez.1, n.12787 del 05/12/1995
in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE DEO ETTORE nato a SAN SEVERO il 22/04/1960 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con due motivi di ricorso si denuncia l'errata valutazione della Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, in specie, la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cocl.pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata; Ritenuto che i motivi sono inammissibili.

La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali; ka, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). Quanto all'entità della pena, la Corte territoriale ha ridotto la pena determinata dal primo giudice, ritenendo congrua la pena di anni due di reclusione e richiamando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato,, Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen