Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected for lacking specificity, merely repeating arguments already properly examined by the lower court. The second ground was deemed manifestly unfounded because the appellate court correctly identified the appellant's negative personality, evidenced by prior criminal records, as a preponderant obstacle to granting generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already decided, or if it is manifestly unfounded when the lower court's reasoning regarding the defendant's negative personality and prior convictions constitutes a preponderant obstacle to granting mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO NINONE SILVIO nato a PATTI il 15/04/1967 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.2 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato; la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti iDenali; Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826;
Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così