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Ordinanza — n. 42756/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and mere repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42756/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Anna Maria Teresa Bianco inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued for liability regarding a contested offense, but the court found her arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked the necessary specificity to warrant further review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the court of first instance without providing new, specific grounds for re-evaluation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments court of cassation procedural dismissal appropriazione indebita di fondi irregolarità finanziarie reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO ANNA MARIA TERESA nato a MESAGNE il 08/10/1976 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.3 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato), rispetto ai quali la ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretez2:a. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 08