Italian court dismisses appeal against tax evasion conviction, upholding criminal liability despite accountant's error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that an accountant's negligence absolved him of criminal liability for tax evasion. The appellant argued he had no interest in evasion and the omission was merely a forgotten duty by his professional representative. The court ruled that the tax law imposes a non-delegable personal duty to declare, and the failure to pay the assessed taxes demonstrated specific intent to evade, validating the lower court's finding of guilt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, d.lgs. 74/2000; Art. 17, comma 1, D.P.R. 602/1973: The duty to file tax declarations is personal and non-delegable, meaning reliance on a professional accountant does not exempt the obligated subject from criminal liability for tax evasion, provided the non-payment of taxes demonstrates specific intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAGAMBA MARINO nato a PERGOLA il 25/12/1939 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Bellagamba Marino, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74 del 2000, lamenta violazione della legge penale incriminatrice e vizio di motivazione per non essere stato riconosciuto il difetto dell'elemento soggettivo, essendo l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale imputabile ad una dimenticanza del commercialista incaricato dell'incombente e non avendo l'imputato, che era amministratore della società ma non anche socio, alcun interesse all'evasione delle imposte dovute, peraltro agevolmente accertate dall'Agenzia delle Entrate sulla scorta dell'attendibile contabilità;
Considerato che il motivo in parola è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421), con l'avvertenza che la prova del dolo specifico di evasione non deriva, tuttavia, dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087), essendo stato ritenuto al proposito sufficiente il comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Verurari, Rv. 278966); nel caso di specie, facendo buon governo dei richiamati principi e con argomentazione non manifestamente illogica, il giudice di merito ha desunto la prova del dolo di evasione proprio dal fatto che le imposte dovute, in misura superiore alla soglia di punibilità, non furono effettivamente mai versate, avendo la Corte territoriale non illogicamente disatteso la giustificazione addotta dal ricorrente circa la scoperta della colpevole omissione del commercialista solo ad anni di distanza, dopo che la società aveva subito l'accertamento fiscale in cui fu contestata l'omessa presentazione della dichiarazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 se