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Ordinanza — n. 42754/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for lack of specificity regarding subjective elements of tax evasion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42754/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were merely repetitive of arguments already rejected by the lower court. The appellant argued against the finding of subjective intent for the tax offense under Article 10-ter of D.Lgs. 74/2000, but failed to provide concrete new evidence. The court ruled that financial liquidity issues do not constitute force majeure unless all payment initiatives are proven, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000; In the offense of omitted VAT payment, the debtor's liquidity crisis is irrelevant to excluding guilt unless all initiatives for payment are demonstrated, and economic difficulties do not constitute penal force majeure.

Parole chiave

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omitted VAT payment subjective intent force majeure liquidity crisis inadmissible appeal tax evasion Cassa delle Ammende reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
La decisione è, inoltre, corretta in diritto, in quanto conforme ai seguenti principi di diritto: nel reato di omesso versamento di Iva (art. 10-ter d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013
Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014
Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007
Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013
Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv.
Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011
Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997
250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv.
Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984
209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv.
Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984
167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIETTI LUIGINO nato a TORTORETO il 14/03/1965 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag.da 4 a 9 sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del contestato reato di cui all'art. 10-ter dlgs 74/2000.), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.

La decisione è, inoltre, corretta in diritto, in quanto conforme ai seguenti principi di diritto: nel reato di omesso versamento di Iva (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000) ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez.3, n.2614 del 06/11/2013, dep.21/01/2014, Rv.258595;Sez.3,n.8352 del 24/06/2014, dep.25/02/2015, Rv.263128); ed è stato escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986;

Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C