Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42752/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of prescription and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42752/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning regarding the subjective element of the crime was adequate and free of logical flaws. The appellant argued for prescription, but the court found the offense occurred in 2012 with interruptions extending the limitation period until after the contested judgment date. Consequently, the appeal was rejected because filing it did not interrupt the prescription period, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17 d.lgs 74/2000; Art. 129 cod.proc.pen.: The inadmissibility of a cassation appeal precludes the examination of non-punishability grounds such as prescription, as the filing itself does not interrupt the limitation period.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility prescription period interruption subjective element of crime lower court motivation court costs liability responsabilità dell'amministratore omissione della contabilità responsabilità dell'amministratore dell'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17 d.lgs 74/2000
A norma dell'art. 17 d.lgs 74/2000- entrato in vigore il 17.09.2011 - il termine prescrizionale ordinario del reato di cui all'art.
Art. 5 d.lgs 74/2000
Art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, Cresci
Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga
21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez.
Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale
11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n.
Sez U n. 12602 del 17.12.2015, Ricci
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIESE RITA nato a NAPOLI il 19/10/1970 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte territoriale ha reso adeguata ed ampia motivazione in ordine agli elementi di fatto comprovanti la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, evidenziando come l'imputata fosse legale rappresentante e amministratore di diritto della società di cui all'imputazione e si occupasse della gestione della stessa, non risultando l'esistenza di un amministratore di fatto ed avendo la predetta occultato le scritture contabili rendendo in tal modo evidente la consapevolezza della condotta delittuosa.

Va rimarcato che l'accertamento del dolo, quale prova della coscienza e volontà del fatto, costituisce un accertamento di fatto volto a conoscere e ricostruire il fatto storico e deve fondarsi sulla considerazione di tutte le circostanze esteriori dello stesso. Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte territoriale a fondamento dell'accertamento dell'elemento psicologico ha tenuto conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti, e si connota come adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Rilevato che il secondo motivo, con il quale si chiede il rilievo della prescrizione che sarebbe maturata prima dell'emissione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato.

A norma dell'art. 17 d.lgs 74/2000- entrato in vigore il 17.09.2011 - il termine prescrizionale ordinario del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, contestato alla ricorrente, è pari ad anni otto e quello massimo ad anni dieci; nella specie, la condotta, relativa all'anno di imposta 201.1, si è consumata il 31.12.2012 e pertanto, tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione intervenuti, il termine massimo di prescrizione maturava in data 31.12.2022; con tutta evidenza, al momento della pronuncia della denuncia impugnata (25.11.2022), il termine prescrizionale non era, quindi, ancora decorso.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; va dato atto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez.

U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa