Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding Article 131-bis Code of Penal Law application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning was not manifestly illogical. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the appellate court's global assessment of the facts and the amount involved sufficient to exclude this cause of non-punishability. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appellate court's global evaluation of facts and the amount involved is sufficient to exclude the cause of non-punishability under Article 131-bis, without requiring a detailed examination of all valuation elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSIMI ANTONINO nato a ROMA il 20/08/1962 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con il motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod.pen. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte 1:erritoriale, all'esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato, qual elementi ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., le modalità del fatto e l'entità delle somme oggetto degli omessi versamenti; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea con il principio di dirittol,:_se~tosga44-, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, essendo adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01:
Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d