Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42749/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on non-punishability due to minor offense, ruling habitual conduct was not the deciding factor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42749/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Ficarra Pasqualino inadmissible, rejecting his claim that the lower court erred in denying the non-punishability of minor offense exception. The appellant argued the behavior was not habitual, but the court found the lower court correctly based its decision on the lack of offensiveness of the conduct rather than habituality. Consequently, the appeal was dismissed without revisiting the factual findings, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's decision rests on the non-offensiveness of the conduct rather than the absence of habitual behavior, as the factual assessment cannot be re-examined absent specific grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-punishability minor offense habitual behavior exception offensiveness of conduct inadmissible appeal procedural costs Cassation recidiva nell'infrazione sanzione penale pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
e condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 6 commi 1 e 6 della I. 401/1989
99 comma 4 cod. pen.
401/1989 e 99 comma 4 cod. pen. e condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art.
art. 131 bis cod. pen
e condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 678 del 19/11/2019, dep. 2020, Costa, Rv. 277787
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICARRA PASQUALINO nato a NOVARA il 27/12/1975 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, Ficarra Pasqualino, imputato del reato di cui all' art. 6 commi 1 e 6 della I. 401/1989 e 99 comma 4 cod. pen. e condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., argomentando che la stessa non poteva essere nella specie esclusa in considerazione della non abitualità del comportamento;

Considerato che il motivo in parola è manifestamente infondato alla luce del chiaro dato normativo e non si confronta in alcun modo con la ratio decidendi che sorregge il provvedimento impugnato, che non ha rigettato la richiesta per l'abitualità del comportamento, bensì sul rilievo della ritenuta non tenuità della condotta offensiva tenuta, correttamente valorizzata, in forza di principi ermeneutici già espressi da questa Corte in casi analoghi, con riguardo alla misura di prevenzione violata ed alla pericolosità della tipologia di condotta che la stessa mirava a prevenire (cfr.

Sez. 2, n. 678 del 19/11/2019, dep. 2020, Costa, Rv. 277787), senza che il giudizio di fatto al proposito compiuto dal giudice di merito possa essere in questa sede rivisitato, in assenza di specifiche censure sulla motivazione addotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.