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Ordinanza — n. 42746/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity; generic legal arguments rejected without factual or legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42746/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by De Luca Agostino inadmissible due to the lack of specific legal and factual grounds. The appellant raised generic objections regarding the violation of law and defects in reasoning concerning his criminal responsibility under the DASPO measure. The court rejected these claims because they failed to provide any specific reasons of law or facts to support the grievances against the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints devoid of precise legal or factual arguments result in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity generic arguments DASPO measure procedural costs Cassazione responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 6, comma 6, I. 401 del 1989
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA AGOSTINO nato a PALERMO il 22/07/1984 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, De Luca Agostino, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 6, comma 6, I. 401 del 1989 per la violazione degli obblighi imposti con la misura del DASPO, deduce genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto alla declaratoria di penale responsabilità;

Considerato che il motivo in parola risulta non specifico poiché prospetta deduzioni assolutamente generiche e prive dell'indicazione di qualsivoglia ragione di diritto e dei dati di fatto a sostegno della doglianza, a fronte di una doppia decisione conforma sorretta da articolata e non illogica motivazione; Ritenuto che il ricorso debba essere pertanto dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.