Italian court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances due to inadmissible legal ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Fabio Della Valle's appeal inadmissible for violating legal provisions regarding the scope of review in criminal appeals. Della Valle argued that the appellate court failed to grant generic mitigating circumstances based on his non-alarming criminal history and good conduct, claiming the lower court merely followed the first instance decision. The court rejected this because the appellate judgment is legally bound to the first instance's reasoning, and the initial trial already found no positive conduct to warrant leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 610, Art. 616 c.p.p.; The appeal against a 'double conform' judgment is inadmissible if it challenges the sentencing treatment rather than the legal qualification, as the appellate court's reasoning merges with the first instance's analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA VALLE FABIO nato a ROCCABASCERANA il 31/05/1969 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Della Valle Fabio deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui il ricorrente sarebbe meritevole per i precedenti penali non allarmanti e il buon comportamento processuale, per essersi la Corte territoriale limitata ad aderire per relationem alla decisione di primo grado;
Considerato che trattasi di motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, dovendosi fare applicazione del consolidato principio secondo cui, trattandosi di una sentenza c.d. "doppia conforme", la motivazione della sentenza d'appello si salda con quella di primo grado espressamente richiamata; ed invero, se - come nel caso di specie - il primo giudice ha preso precisa posizione sulle deduzioni difensive e le ha logicamente vagliate e superate e la parte le abbia riproposte, puramente e semplicemente, al giudice di appello senza dolersi delle ragioni con le quali le questioni siano state risolte attraverso l'articolazione del ragionamento probatorio contenuto nella sentenza impugnata o senza prospettare nuovi profili di valutazione, ben può la Corte d'appello limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado che integralmente condivida (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666) e la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595;
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerlo, Rv. 252615); con giudizio di merito non illogicamente argomentato e qui non altrimenti valutabile, la sentenza di primo grado (pag. 4), richiamata da quella di appello, attesta, infatti, che non risulta alcun comportamento positivamente valutabile nella condotta dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali e che ha commesso plurime violazioni della disciplina sui rifiuti nell'arco di due mesi, né è comprensibile il riferimento fatto dal ricorrente al preteso buon comportamento processuale, trattandosi di imputato giudicato in assenza e non potendosi certo al proposito considerare la scelta di definire il processo con rito abbreviato, già di per sé premiata con la riduzione ex lege della pena;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 sett