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Ordinanza — n. 42741/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim of erroneous legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42741/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the claim that the lower court erred in legally qualifying the offense. The appellant argued the facts did not meet the specific criteria of Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law, but the Court found this argument manifestly unfounded. The decision rests on the principle that only obvious errors in legal qualification are admissible, while subjective disagreements or lack of consensus in the lower court's reasoning are excluded from cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal based on erroneous legal qualification is admissible only in cases of manifest error, excluding all evaluative errors lacking evident contradiction in the contested decision.

Parole chiave

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erroneous legal qualification manifest error standard inadmissibility de plano drug trafficking law cassation appeal limits dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
309/1990, è manifestamente infondato.Va ricordato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5-bis, cod.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 20.2.2023, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui all'art.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
(Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015
Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012
Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep.
Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692
254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692 Rv.246394 - 01).
Corte Cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICHERA CAMILLO nato a GIARRE il 14/08/1996 avverso la sentenza del 20/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMNARE di CATANIA\dato avviso alle partì?. udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 20.2.2023, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Ritenuto che l'unico motivo con il quale deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, lamentando la mancata configurazione del fatto quale ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è manifestamente infondato.Va ricordato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre l'errore manifesto quando sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l'errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che "dissimuli un'illegale trattativa sul nomen iuris, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.272026 - 01;

Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692 Rv.246394 - 01). Nella specie non è prospettabile il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione, peraltro neppure censurata dal ricorrente. Considerato che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme